Art. 13

Esaurimento del diritto conferito dal marchio comunitario

In vigore dal 26 feb 2009
Esaurimento del diritto conferito dal marchio comunitario 1.   Il diritto conferito dal marchio comunitario non permette al titolare di impedirne l’uso per prodotti immessi in commercio nella Comunità con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. 2.   Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga alla successiva immissione in commercio dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
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Esaurimento del diritto conferito dal marchio comunitario (Art. 13 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo