Art. 12

Limitazione degli effetti del marchio comunitario

In vigore dal 26 feb 2009
Limitazione degli effetti del marchio comunitario Sempre che l’uso fatto del marchio comunitario sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo commerciale e industriale, il diritto conferito al titolare non gli consente di impedire ai terzi l’uso nel commercio: a) del loro nome o indirizzo; b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio; c) del marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio; purché quest’uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale
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Limitazione degli effetti del marchio comunitario (Art. 12 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo