Art. 10

Riproduzione del marchio comunitario nei dizionari

In vigore dal 26 feb 2009
Riproduzione del marchio comunitario nei dizionari Se la riproduzione di un marchio comunitario in un dizionario, in un’enciclopedia o in un’analoga opera di consultazione dà l’impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchio comunitario l’editore dell’opera provvede affinché al più tardi nell’edizione successiva dell’opera la riproduzione del marchio sia corredata dell’indicazione che si tratta di un marchio registrato.
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Riproduzione del marchio comunitario nei dizionari (Art. 10 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo