Art. 11

Divieto d’uso del marchio comunitario registrato a nome di un agente o rappresentante

In vigore dal 26 feb 2009
Divieto d’uso del marchio comunitario registrato a nome di un agente o rappresentante Se un marchio comunitario viene registrato, senza l’autorizzazione del titolare del marchio a nome dell’agente o rappresentante di colui che di tale marchio è titolare, quest’ultimo ha il diritto di opporsi all’uso del marchio da parte dell’agente o rappresentante, senza la sua autorizzazione, a meno che l’agente o il rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire.
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Divieto d’uso del marchio comunitario registrato a nome di un agente o rappresentante (Art. 11 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo