Art. 163

Istituzione di un comitato e procedura di adozione dei regolamenti di esecuzione

In vigore dal 26 feb 2009
Istituzione di un comitato e procedura di adozione dei regolamenti di esecuzione 1.   La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli)». 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
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