Art. 133

Divisione legale e di amministrazione dei marchi

In vigore dal 26 feb 2009
Divisione legale e di amministrazione dei marchi 1.   La divisione legale e di amministrazione dei marchi è competente per le decisioni prescritte dal presente regolamento che esulino dalla competenza di un esaminatore, di una divisione di opposizione o di una divisione di annullamento. Essa è in particolare competente per le decisioni relative alle menzioni nel registro dei marchi comunitari. 2.   La divisione ha altresì competenza per tenere l’elenco dei mandatari abilitati di cui all’. 3.   Le decisioni della divisione sono prese da uno dei suoi membri.
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