Art. 132
Divisioni di opposizione
In vigore dal 26 feb 2009
Divisioni di opposizione
1. Una divisione di opposizione è competente a prendere decisioni in merito all’opposizione a una domanda di registrazione di marchio comunitario.
2. Le divisioni di opposizione prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve essere giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d’esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro.
Storico versioni
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