Art. 132

Divisioni di opposizione

In vigore dal 26 feb 2009
Divisioni di opposizione 1.   Una divisione di opposizione è competente a prendere decisioni in merito all’opposizione a una domanda di registrazione di marchio comunitario. 2.   Le divisioni di opposizione prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve essere giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d’esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro.
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Divisioni di opposizione (Art. 132 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo