Art. 93

Rappresentanza professionale

In vigore dal 26 feb 2009
Rappresentanza professionale 1.   La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche dinanzi all’Ufficio può essere assunta soltanto: a) da avvocati che siano abilitati a esercitare in uno Stato membro e abbiano domicilio professionale nella Comunità, purché possano agire in tale Stato quali mandatari in materia di marchi; b) da mandatari abilitati iscritti nell’elenco tenuto dall’Ufficio. Il regolamento di esecuzione precisa se e a quali condizioni i mandatari operanti dinanzi all’Ufficio debbano depositarvi una procura firmata da conservare agli atti. I rappresentanti operanti dinanzi all’Ufficio devono depositarvi una procura firmata, da inserire nel fascicolo, le cui modalità sono indicate nel regolamento di esecuzione. 2.   Può essere iscritta nell’elenco dei mandatari abilitati ogni persona fisica che: a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri; b) ha domicilio professionale o impiego nella Comunità; c) è abilitata a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale per la proprietà industriale in uno Stato membro. Quando, in tale Stato, l’abilitazione non è subordinata a una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nell’elenco dell’Ufficio e che agiscono in materia di marchi dinanzi al servizio centrale per la proprietà industriale di detto Stato devono aver esercitato regolarmente per almeno cinque anni. Tuttavia, sono dispensate da tale condizione relativa all’esercizio della professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale per la proprietà industriale di uno degli Stati membri, è riconosciuta ufficialmente in base alla normativa dello Stato in questione. 3.   L’iscrizione avviene su richiesta accompagnata da un attestato del servizio centrale per la proprietà industriale dello Stato membro interessato, dal quale risulti che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte. 4.   Il presidente dell’Ufficio può concedere una deroga: a) alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), seconda frase, se il richiedente fornisce la prova di aver acquisito in altro modo la qualificazione richiesta; b) in particolari circostanze, alla disposizione di cui al paragrafo 2, lettera a). 5.   Le condizioni alle quali una persona può essere cancellata dall’elenco dei mandatari abilitati sono stabilite dal regolamento di esecuzione.
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