Art. 92

Principi generali relativi alla rappresentanza

In vigore dal 26 feb 2009
Principi generali relativi alla rappresentanza 1.   Salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno ha l’obbligo di farsi rappresentare dinanzi all’Ufficio. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3, seconda frase, le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio né sede né una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nella Comunità, devono essere rappresentate dinanzi all’Ufficio, conformemente all’, paragrafo 1, in ogni procedimento istituito dal presente regolamento, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di marchio comunitario; il regolamento di esecuzione può prevedere altre eccezioni. 3.   Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nella Comunità, possono essere rappresentate dinanzi all’Ufficio da un loro dipendente. Il dipendente di una persona giuridica contemplata nel presente paragrafo può rappresentare anche altre persone giuridiche aventi legami economici con essa, anche se non hanno domicilio né sede né una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nella Comunità. 4.   Il regolamento di esecuzione precisa se e a quali condizioni un dipendente debba depositare presso l’Ufficio una procura firmata da conservare agli atti.
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Principi generali relativi alla rappresentanza (Art. 92 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo