Art. 91

Scambio di pubblicazioni

In vigore dal 26 feb 2009
Scambio di pubblicazioni 1.   L’Ufficio e i servizi centrali competenti per la proprietà industriale degli Stati membri si scambiano, su richiesta, per i bisogni della loro funzione e gratuitamente, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni. 2.   L’Ufficio può concludere accordi relativi allo scambio e all’inoltro di pubblicazioni.
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Scambio di pubblicazioni (Art. 91 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo