Art. 90
Cooperazione amministrativa
In vigore dal 26 feb 2009
Cooperazione amministrativa
Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o delle legislazioni nazionali, l’Ufficio e le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione di fascicoli. Quando l’Ufficio autorizza organi giudiziari, magistrati del pubblico ministero o servizi centrali competenti per la proprietà industriale a consultare fascicoli, la consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all’.
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