Art. 88
Consultazione pubblica
In vigore dal 26 feb 2009
Consultazione pubblica
1. I fascicoli relativi a domande di marchi comunitari non ancora pubblicate possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente.
2. Chiunque dia la prova che il richiedente di un marchio comunitario ha affermato che dopo la registrazione eserciterà contro di lui i relativi diritti può consultare il fascicolo già prima della pubblicazione della domanda e senza il consenso del richiedente.
3. Dopo la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, i fascicoli della domanda e del relativo marchio possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica.
4. Tuttavia, quando i fascicoli sono consultati a norma dei paragrafi 2 o 3, possono essere esclusi dalla consultazione determinati documenti secondo le disposizioni del regolamento d’esecuzione.
Storico versioni
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