Art. 86

Esecuzione delle decisioni che fissano l’ammontare delle spese

In vigore dal 26 feb 2009
Esecuzione delle decisioni che fissano l’ammontare delle spese 1.   Ogni decisione definitiva dell’Ufficio che fissa l’ammontare delle spese costituisce titolo esecutivo. 2.   L’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designa a tal fine, informandone l’Ufficio e la Corte di giustizia. 3.   Assolte tali formalità su richiesta della parte interessata, quest’ultima può ottenere l’esecuzione forzata adendo direttamente l’organo competente, secondo la legislazione nazionale. 4.   L’esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni del paese interessato.
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Esecuzione delle decisioni che fissano l’ammontare delle spese (Art. 86 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo