Art. 84

Cessazione degli obblighi finanziari

In vigore dal 26 feb 2009
Cessazione degli obblighi finanziari 1.   Il diritto dell’Ufficio di esigere il pagamento di tasse si prescrive dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile. 2.   I diritti nei confronti dell’Ufficio in materia di rimborso di tasse o di somme pagate in eccedenza all’Ufficio, all’atto del pagamento delle tasse, si prescrivono dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale il diritto è sorto. 3.   Il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 è interrotto, nel caso previsto al paragrafo 1, da un invito a pagare la tassa e, in quello previsto al paragrafo 2, da una istanza in forma scritta presentata da chi fa valere il diritto. Il termine interrotto riprende a decorrere dal momento della sua interruzione; esso scade al più tardi sei anni dopo la fine dell’anno civile nel corso del quale aveva avuto inizio la decorrenza iniziale, a meno che sia stata promossa un’azione in giudizio per far valere il diritto; in tal caso, il termine scade non prima di un anno dopo la data in cui la decisione è passata in giudicato.
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Cessazione degli obblighi finanziari (Art. 84 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo