Art. 85

Ripartizione delle spese

In vigore dal 26 feb 2009
Ripartizione delle spese 1.   La parte soccombente in una procedura di opposizione, di decadenza, di nullità o di ricorso sopporta l’onere delle tasse versate dall’altra parte nonché, fatte salve le disposizioni dell’, paragrafo 6, tutte le spese sostenute dalla medesima, indispensabili ai fini delle procedure, comprese le spese di spostamento e di soggiorno e la retribuzione di un agente, consulente o avvocato, entro i limiti delle tariffe fissate, per ciascuna categoria di spese, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione. 2.   Tuttavia, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l’equità lo richieda, la divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso decide una ripartizione differente. 3.   La parte che pone fine a una procedura con il ritiro della richiesta di marchio comunitario, dell’opposizione, della richiesta di decadenza o di nullità o del ricorso, non rinnovando la registrazione del marchio comunitario o rinunciandovi, sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   In caso di non luogo a provvedere, la divisione d’opposizione, la divisione d’annullamento o la commissione di ricorso decide sulle spese in via equitativa. 5.   Quando le parti concludono davanti alla divisione d’opposizione, alla divisione d’annullamento o alla commissione di ricorso un accordo sulle spese diverso da quello risultante dall’applicazione dei paragrafi precedenti, il servizio in questione prende atto di tale accordo. 6.   La divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso fissa l’importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi precedenti quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all’Ufficio e alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi il cancelliere della commissione di ricorso o un membro del personale della divisione di opposizione o della divisione di annullamento fissa l’importo delle spese da rimborsare su richiesta di parte. Tale richiesta è ammissibile solo entro i due mesi successivi alla data in cui diventa definitiva la decisione per la quale è stata richiesta la fissazione delle spese. Su richiesta presentata entro il termine prescritto, tale importo può essere riveduto con decisione della divisione d’opposizione o della divisione di annullamento o della commissione di ricorso.
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