Art. 119

Lingue

In vigore dal 26 feb 2009
Lingue 1.   Le domande di marchio comunitario sono depositate in una delle lingue ufficiali della Comunità europea. 2.   Le lingue dell’Ufficio sono il francese, l’inglese, l’italiano, lo spagnolo e il tedesco. 3.   Il richiedente deve indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell’Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità. Se il deposito è stato fatto in una lingua che non è una lingua dell’Ufficio, quest’ultimo provvede alla traduzione della domanda, di cui all’, paragrafo 1, nella lingua indicata dal richiedente. 4.   Laddove il richiedente di un marchio comunitario sia parte unica in procedimenti dinanzi all’Ufficio, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda di marchio comunitario. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell’Ufficio, l’Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda. 5.   L’opposizione e la domanda di decadenza o di nullità sono presentate in una delle lingue dell’Ufficio. 6.   Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l’opposizione o la domanda di decadenza o di nullità è la stessa utilizzata nella domanda di marchio comunitario o è la seconda lingua indicata all’atto del deposito, il procedimento si svolge in detta lingua. Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l’opposizione o la domanda di decadenza o di nullità non è né la lingua della domanda di marchio né la seconda lingua indicata all’atto del deposito di detta domanda, la parte che propone opposizione o che chiede la decadenza o la nullità del marchio comunitario deve presentare a sue spese una traduzione della propria istanza o nella lingua della domanda del marchio, purché sia una lingua dell’Ufficio, o nella seconda lingua indicata all’atto del deposito della domanda di marchio. La traduzione viene presentata entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione. La lingua in cui l’atto è stato tradotto diviene quindi la lingua procedurale. 7.   Le parti nei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso possono convenire che un’altra lingua ufficiale della Comunità europea sia la lingua procedurale.
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Lingue (Art. 119 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo