Art. 94
Applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001
In vigore dal 26 feb 2009
Applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti i marchi comunitari e le domande di marchio comunitario, nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi comunitari e di marchi nazionali si applica il regolamento (CE) n. 44/2001.
2. Per quanto riguarda le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all’:
a)
non si applicano gli , l’, punti 1, 3, 4 e 5, e l’ del regolamento (CE) n. 44/2001;
b)
si applicano gli del regolamento (CE) n. 44/2001 entro i limiti previsti dall’, paragrafo 4, del presente regolamento;
c)
le disposizioni del capo II del regolamento (CE) n. 44/2001, che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro, si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione.
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