Art. 96
Competenza in materia di contraffazione e di validità
In vigore dal 26 feb 2009
Competenza in materia di contraffazione e di validità
I tribunali dei marchi comunitari hanno competenza esclusiva:
a)
per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi comunitari;
b)
per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale;
c)
per tutte le azioni intentate in seguito a fatti di cui all’, paragrafo 3, seconda frase;
d)
per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio comunitario di cui all’.
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