Art. 96

Competenza in materia di contraffazione e di validità

In vigore dal 26 feb 2009
Competenza in materia di contraffazione e di validità I tribunali dei marchi comunitari hanno competenza esclusiva: a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi comunitari; b) per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale; c) per tutte le azioni intentate in seguito a fatti di cui all’, paragrafo 3, seconda frase; d) per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio comunitario di cui all’.
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Competenza in materia di contraffazione e di validità (Art. 96 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo