Art. 97
Competenza internazionale
In vigore dal 26 feb 2009
Competenza internazionale
1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (CE) n. 44/2001 applicabili in virtù dell’, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all’ vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, qualora non sia domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.
2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, dette procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’attore ha il domicilio o, se quest’ultimo non è domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.
3. Se né il convenuto né l’attore hanno tale domicilio o tale stabile organizzazione, le procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l’Ufficio.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3:
a)
è d’applicazione l’ del regolamento (CE) n. 44/2001 se le parti convengono che sia competente un altro tribunale dei marchi comunitari;
b)
è d’applicazione l’ del regolamento (CE) n. 44/2001 se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei marchi comunitari.
5. Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all’, escluse le azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio comunitario, possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, o in cui è stato commesso un atto contemplato dall’, paragrafo 3, seconda frase.
Storico versioni
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