Art. 99

Presunzione di validità — Difesa nel merito

In vigore dal 26 feb 2009
Presunzione di validità — Difesa nel merito 1.   I tribunali dei marchi comunitari considerano valido il marchio comunitario a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità. 2.   La validità di un marchio comunitario non può essere contestata nell’ambito di un’azione di accertamento di non contraffazione. 3.   Nelle azioni di cui all’, lettere a) e c), l’eccezione di decadenza o di nullità del marchio comunitario, presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale, è ammessa qualora il convenuto invochi la decadenza dei diritti del titolare del marchio comunitario per scarsa utilizzazione dello stesso o la nullità per un diritto anteriore del convenuto.
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Presunzione di validità — Difesa nel merito (Art. 99 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo