Art. 23

Opponibilità ai terzi

In vigore dal 26 feb 2009
Opponibilità ai terzi 1.   Gli atti giuridici di cui agli , riguardanti il marchio comunitario, sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo essere stati iscritti nel registro. Tuttavia, prima della sua iscrizione, un atto è opponibile ai terzi che hanno acquisito diritti sul marchio dopo la data dell’atto, ma che erano a conoscenza di tale atto al momento dell’acquisizione di detti diritti. 2.   Il paragrafo 1 non è applicabile nei confronti di una persona che ha acquisito il marchio comunitario o un diritto sul marchio comunitario mediante trasferimento dell’impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale. 3.   L’opponibilità ai terzi degli atti giuridici di cui all’ è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro determinato in conformità dell’. 4.   Fino a quando tra gli Stati membri non siano entrate in vigore disposizioni comuni in materia di fallimento, l’opponibilità ai terzi del fallimento o di procedure analoghe è disciplinata dalla legislazione del primo Stato membro in cui tale procedura è stata avviata secondo la legislazione nazionale o convenzioni applicabili in materia.
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Opponibilità ai terzi (Art. 23 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo