Art. 22

Licenza

In vigore dal 26 feb 2009
Licenza 1.   Il marchio comunitario può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, e per la totalità o parte della Comunità. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive. 2.   Il titolare di un marchio comunitario può far valere i diritti conferiti dal marchio contro un licenziatario che trasgredisca una clausola del contratto di licenza in ordine a) alla sua durata; b) alla forma disciplinata dalla registrazione nella quale il marchio può essere usato; c) alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata; d) al territorio su cui il marchio può essere apposto; o e) alla qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario. 3.   Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un’azione per contraffazione di un marchio comunitario soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Tuttavia il titolare di una licenza esclusiva può avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un’azione per contraffazione entro termini appropriati. 4.   Un licenziatario può intervenire nella procedura per contraffazione, avviata dal titolare del marchio comunitario, per ottenere il risarcimento del danno da lui subito. 5.   Su richiesta di una delle parti, la concessione o il trasferimento di una licenza di marchio comunitario sono iscritti nel registro e pubblicati.
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Licenza (Art. 22 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo