Art. 21

Procedura di insolvenza

In vigore dal 26 feb 2009
Procedura di insolvenza 1.   La sola procedura d’insolvenza nella quale un marchio comunitario può essere incluso è quella avviata nello Stato membro sul cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tuttavia se il debitore è un’impresa di assicurazione o un ente creditizio, quali definiti rispettivamente dalla direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (7) e dalla direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (8), la sola procedura d’insolvenza nella quale un marchio comunitario può essere incluso è quella avviata nello Stato membro in cui detta impresa o detto ente sono stati autorizzati. 2.   In caso di comproprietà di un marchio comunitario, il paragrafo 1 si applica alla quota del comproprietario. 3.   Quando un marchio comunitario è incluso in una procedura di insolvenza, su richiesta dell’autorità nazionale competente questo fatto viene iscritto nel registro e pubblicato nel bollettino dei marchi comunitari di cui all’.
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Procedura di insolvenza (Art. 21 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo