Art. 19

Diritti reali

In vigore dal 26 feb 2009
Diritti reali 1.   Il marchio comunitario può, indipendentemente dall’impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale. 2.   A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro e pubblicati.
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Diritti reali (Art. 19 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo