Art. 19
Diritti reali
In vigore dal 26 feb 2009
Diritti reali
1. Il marchio comunitario può, indipendentemente dall’impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale.
2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro e pubblicati.
Storico versioni
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