Art. 20

Esecuzione forzata

In vigore dal 26 feb 2009
Esecuzione forzata 1.   Il marchio comunitario può essere oggetto di misure di esecuzione forzata. 2.   In materia di procedura di esecuzione forzata su un marchio comunitario, la competenza esclusiva spetta ai tribunali e alle autorità dello Stato membro determinato in conformità dell’. 3.   Su richiesta di una delle parti, l’esecuzione forzata è iscritta nel registro e pubblicata.
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Esecuzione forzata (Art. 20 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo