Art. 25
Deposito della domanda
In vigore dal 26 feb 2009
Deposito della domanda
1. La domanda di marchio comunitario è depositata, a scelta del richiedente:
a)
presso l’Ufficio;
b)
presso il servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro o presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Una domanda depositata in tal modo ha effetti identici a quelli che avrebbe se fosse stata depositata nel medesimo giorno presso l’Ufficio.
2. Qualora la domanda sia depositata presso il servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro o presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, questi provvedono a inoltrare la domanda all’Ufficio entro un termine di due settimane a decorrere dalla data del deposito. Essi hanno la facoltà di esigere dal richiedente il pagamento di una tassa, che non dovrà essere superiore alle spese amministrative sostenute per la ricezione e la trasmissione della domanda.
3. Le domande di cui al paragrafo 2 non pervenute all’Ufficio entro il termine di due mesi dalla data del deposito si considerano presentate alla data in cui la domanda è pervenuta all’Ufficio.
4. Dieci anni dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 40/94, la Commissione redige una relazione sul funzionamento del sistema di deposito delle domande di marchio comunitario, corredata di eventuali proposte di modifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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