Art. 27

Data di deposito

In vigore dal 26 feb 2009
Data di deposito La data di deposito della domanda di marchio comunitario è quella in cui la documentazione, contenente gli elementi informativi di cui all’, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all’Ufficio, ovvero al servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro o all’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, qualora la domanda sia stata presentata presso questi ultimi, sempre che entro un mese dalla presentazione di tale documentazione la tassa di deposito sia stata pagata.
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Data di deposito (Art. 27 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo