Art. 95
Tribunali dei marchi comunitari
In vigore dal 26 feb 2009
Tribunali dei marchi comunitari
1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di seguito denominati «tribunali dei marchi comunitari», che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento.
2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 40/94, un elenco dei tribunali dei marchi comunitari con l’indicazione della loro denominazione e competenza territoriale.
3. Ogni cambiamento verificatosi dopo la comunicazione dell’elenco di cui al paragrafo 2, relativo al numero, alla denominazione o alla competenza territoriale di detti tribunali, è comunicato immediatamente dallo Stato membro interessato alla Commissione.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5. Fino a quando uno Stato membro non abbia proceduto alla comunicazione di cui al paragrafo 2, qualsiasi procedura risultante da un’azione o domanda di cui all’, per la quale le autorità giudiziarie nazionali sono competenti in applicazione dell’, viene proposta dinanzi al giudice che sarebbe competente ratione loci e ratione materiae se si trattasse di una procedura relativa a un marchio nazionale registrato nello Stato interessato.
Storico versioni
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