Art. 116
Personale
In vigore dal 26 feb 2009
Personale
1. Fatta salva l’applicazione dell’ ai membri delle commissioni di ricorso, si applicano al personale dell’Ufficio lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, di seguito denominato «statuto», il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e i relativi regolamenti di esecuzione adottati di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità europee.
2. I poteri attribuiti a ciascuna istituzione dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti sono esercitati dall’Ufficio nei confronti del suo personale, fatto salvo l’.
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