Art. 118

Responsabilità

In vigore dal 26 feb 2009
Responsabilità 1.   La responsabilità contrattuale dell’Ufficio è disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi. 2.   La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall’Ufficio. 3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l’Ufficio risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. 4.   La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 5.   La responsabilità personale degli agenti verso l’Ufficio è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o dal regime a essi applicabile.
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