Art. 115

Status giuridico

In vigore dal 26 feb 2009
Status giuridico 1.   L’Ufficio è un organo della Comunità. Esso ha personalità giuridica. 2.   In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. 3.   L’Ufficio è rappresentato dal suo presidente.
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