Art. 114
Requisiti formali per la trasformazione
In vigore dal 26 feb 2009
Requisiti formali per la trasformazione
1. Ogni servizio centrale per la proprietà industriale al quale è trasmessa l’istanza di trasformazione può ottenere dall’Ufficio tutte le informazioni supplementari relative all’istanza atte a consentirgli di pronunciarsi sul marchio nazionale risultante dalla trasformazione.
2. Una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario trasmessi conformemente all’ non possono, per quanto concerne la loro forma, essere assoggettati dalla legge nazionale a condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione, né a condizioni supplementari.
3. Il servizio centrale per la proprietà industriale cui l’istanza è trasmessa può esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi, il richiedente:
a)
paghi la tassa nazionale di deposito;
b)
presenti, in una delle lingue ufficiali nazionali, una traduzione dell’istanza e dei documenti a essa allegati;
c)
elegga domicilio nello Stato in questione;
d)
presenti una riproduzione del marchio nel numero di copie specificato da detto Stato.
Storico versioni
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