Art. 114 · Requisiti formali per la trasformazione

Art. 114

Requisiti formali per la trasformazione

In vigore dal 26 feb 2009
Requisiti formali per la trasformazione 1.   Ogni servizio centrale per la proprietà industriale al quale è trasmessa l’istanza di trasformazione può ottenere dall’Ufficio tutte le informazioni supplementari relative all’istanza atte a consentirgli di pronunciarsi sul marchio nazionale risultante dalla trasformazione. 2.   Una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario trasmessi conformemente all’ non possono, per quanto concerne la loro forma, essere assoggettati dalla legge nazionale a condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione, né a condizioni supplementari. 3.   Il servizio centrale per la proprietà industriale cui l’istanza è trasmessa può esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi, il richiedente: a) paghi la tassa nazionale di deposito; b) presenti, in una delle lingue ufficiali nazionali, una traduzione dell’istanza e dei documenti a essa allegati; c) elegga domicilio nello Stato in questione; d) presenti una riproduzione del marchio nel numero di copie specificato da detto Stato.
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