Art. 112

Istanza di avviamento della procedura nazionale

In vigore dal 26 feb 2009
Istanza di avviamento della procedura nazionale 1.   Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario può richiedere la trasformazione della sua domanda o del suo marchio comunitario in domanda di marchio nazionale nella misura in cui: a) la domanda di marchio comunitario è respinta, ritirata o considerata ritirata; b) il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti. 2.   La trasformazione non può essere effettuata: a) ove il titolare del marchio comunitario sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti per mancanza di utilizzazione di questo marchio, a meno che, nello Stato membro per il quale viene richiesta la trasformazione, il marchio comunitario non sia stato utilizzato con modalità che costituiscono un’utilizzazione effettiva secondo la legislazione nazionale; b) per ottenere la protezione di uno Stato membro dove sia stato accertato, da parte dell’Ufficio o di un tribunale nazionale, che la domanda di marchio comunitario o il marchio stesso sono viziati rispettivamente da un impedimento alla registrazione o da una causa di revoca o di nullità. 3.   Alla domanda di marchio nazionale risultante dalla trasformazione di una domanda di marchio comunitario o dalla trasformazione di un marchio comunitario è attribuita, nello Stato membro interessato, la data di deposito o la data di priorità di tale domanda o di tale marchio ed eventualmente la preesistenza di un marchio di detto Stato rivendicata ai sensi dell’ o dell’. 4.   Se una domanda di marchio comunitario è considerata ritirata, l’Ufficio notifica tale fatto al richiedente fissandogli un termine di tre mesi dalla data della notifica per presentare un’istanza di trasformazione. 5.   Se la domanda di marchio comunitario è ritirata o se il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti in seguito all’iscrizione di una rinuncia o al mancato rinnovo della registrazione, l’istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data di ritiro della domanda di marchio comunitario o di cessazione degli effetti del marchio comunitario. 6.   Se la domanda di marchio comunitario è respinta con una decisione dell’Ufficio o se il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti in seguito a una decisione dell’Ufficio o di un tribunale del marchio comunitario, l’istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data in cui tale decisione è divenuta definitiva. 7.   Gli effetti contemplati dall’ vengono meno se l’istanza non è presentata in tempo utile.
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Istanza di avviamento della procedura nazionale (Art. 112 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo