Art. 110

Divieto di uso dei marchi comunitari

In vigore dal 26 feb 2009
Divieto di uso dei marchi comunitari 1.   Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni contrarie, il diritto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri di proporre azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell’ o dell’, paragrafo 2, contro l’uso di un marchio comunitario posteriore. Azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell’, paragrafi 2 e 4, non possono tuttavia più essere proposte se il titolare del diritto anteriore non ha più la facoltà di domandare la nullità del marchio comunitario ai sensi dell’, paragrafo 2. 2.   Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni contrarie, il diritto di proporre, a norma del diritto civile, amministrativo o penale di uno Stato membro o sulla base di disposizioni di diritto comunitario, azioni dirette a vietare l’uso di un marchio comunitario qualora il diritto di tale Stato membro o il diritto comunitario possa essere invocato per vietare l’uso di un marchio nazionale.
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Divieto di uso dei marchi comunitari (Art. 110 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo