Art. 109

Azioni civili simultanee e successive sulla base di marchi comunitari e di marchi nazionali

In vigore dal 26 feb 2009
Azioni civili simultanee e successive sulla base di marchi comunitari e di marchi nazionali 1.   Qualora azioni per contraffazione siano proposte per gli stessi fatti e tra le stesse parti davanti a tribunali di Stati membri differenti, aditi rispettivamente sulla base di un marchio comunitario e sulla base di un marchio nazionale: a) il tribunale successivamente adito deve, anche d’ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del primo tribunale adito quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi identici. Il tribunale che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il procedimento qualora venga eccepita l’incompetenza dell’altro tribunale; b) il tribunale successivamente adito può sospendere il procedimento quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi simili, nonché quando i marchi in causa sono simili e validi per prodotti o servizi identici o simili. 2.   Il tribunale adito con un’azione per contraffazione sulla base di un marchio comunitario respinge l’azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un marchio nazionale identico, valido per prodotti o servizi identici. 3.   Il tribunale adito con un’azione per contraffazione sulla base di un marchio nazionale respinge l’azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un marchio comunitario identico, valido per prodotti o servizi identici. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai provvedimenti provvisori e cautelari.
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Azioni civili simultanee e successive sulla base di marchi comunitari e di marchi nazionali (Art. 109 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo