Art. 113

Presentazione, pubblicazione e trasmissione dell’istanza di trasformazione

In vigore dal 26 feb 2009
Presentazione, pubblicazione e trasmissione dell’istanza di trasformazione 1.   L’istanza di trasformazione è presentata all’Ufficio. Essa deve specificare gli Stati membri nei quali il richiedente desidera sia avviata la procedura di registrazione di un marchio nazionale. L’istanza è considerata presentata solo dopo l’avvenuto pagamento della tassa di trasformazione. 2.   Se la domanda di marchio comunitario è stata pubblicata, nel registro dei marchi comunitari viene menzionato, se del caso, che l’istanza di trasformazione è stata presentata e si provvede a pubblicarla. 3.   L’Ufficio controlla se la trasformazione richiesta soddisfa le condizioni del presente regolamento, in particolare dell’, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, e del paragrafo 1 del presente articolo, nonché le condizioni formali del regolamento di esecuzione. Se tali condizioni sono soddisfatte, l’Ufficio trasmette l’istanza di trasformazione ai servizi centrali per la proprietà industriale degli Stati membri in essa menzionati.
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Presentazione, pubblicazione e trasmissione dell’istanza di trasformazione (Art. 113 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo