Art. 30

Rivendicazione di priorità

In vigore dal 26 feb 2009
Rivendicazione di priorità Il richiedente che vuole far valere la priorità di un deposito precedente deve produrre una dichiarazione di priorità e una copia della domanda precedente. Se la lingua della domanda precedente non è una delle lingue dell’Ufficio, il richiedente deve presentare una traduzione della domanda precedente in una di dette lingue.
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Rivendicazione di priorità (Art. 30 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo