Art. 30 · Rivendicazione di priorità

Art. 30

Rivendicazione di priorità

In vigore dal 26 feb 2009
Rivendicazione di priorità Il richiedente che vuole far valere la priorità di un deposito precedente deve produrre una dichiarazione di priorità e una copia della domanda precedente. Se la lingua della domanda precedente non è una delle lingue dell’Ufficio, il richiedente deve presentare una traduzione della domanda precedente in una di dette lingue.
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