Art. 16
Scambio dello sforzo di pesca massimo ammissibile tra Stati membri e ricostituzione dello sforzo
In vigore dal 18 dic 2008
Scambio dello sforzo di pesca massimo ammissibile tra Stati membri e ricostituzione dello sforzo
1. Gli Stati membri possono adeguare lo sforzo di pesca massimo ammissibile stabilito in conformità dell’ in funzione:
a)
degli scambi di contingenti effettuati a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; e
b)
delle riassegnazioni e/o delle detrazioni effettuate a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 nonché dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93.
2. Lo sforzo di pesca massimo ammissibile stabilito conformemente all’ può essere adeguato da uno Stato membro che sospende lo scambio di contingenti in una qualsiasi delle zone menzionate nell’, nella misura in cui detto Stato membro abbia fino ad allora effettuato tali scambi nel corso del periodo di riferimento per determinare i valori di riferimento come specificato all’, paragrafo 2, e abbia bisogno, per utilizzare i contingenti recuperati, di esercitare uno sforzo supplementare in uno dei gruppi di sforzo interessati. Tale ricostituzione dello sforzo si accompagna ad una riduzione dello sforzo di pesca totale ammissibile da parte dello Stato membro che rende i contingenti allo Stato membro che li recupera, corrispondente alla diminuzione dei contingenti di merluzzo bianco disponibili per la pesca registrata dai suoi gruppi di sforzo, a meno che lo Stato membro che restituisce il contingente non abbia utilizzato lo sforzo corrispondente per la fissazione dei valori di riferimento summenzionati.
3. In deroga all’, paragrafo 2, nel 2009 gli Stati membri possono modificare la ripartizione dello sforzo di pesca trasferendo lo sforzo e la capacità di pesca tra le zone geografiche di cui all’, purché detto trasferimento riguardi le attività di pesca di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b). Tali trasferimenti sono notificati alla Commissione. Lo sforzo di pesca massimo ammissibile di cui all’, paragrafo 2, lettera a), è modificato di conseguenza.
Storico versioni
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