Art. 15
Regolamentazione dello sforzo di pesca
In vigore dal 18 dic 2008
Regolamentazione dello sforzo di pesca
Gli Stati membri controllano la capacità e l’attività delle rispettive flotte per gruppi di sforzo e, nel caso in cui lo sforzo di pesca massimo ammissibile stabilito a norma dell’ stia per essere raggiunto, adottano misure atte a garantire che lo sforzo non superi i limiti fissati.
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