Art. 17

Scambio dello sforzo di pesca massimo ammissibile tra gruppi di sforzo

In vigore dal 18 dic 2008
Scambio dello sforzo di pesca massimo ammissibile tra gruppi di sforzo 1.   Uno Stato membro può modificare la ripartizione dello sforzo di pesca trasferendo la capacità di pesca da un gruppo di sforzo a un altro alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 5. 2.   Il trasferimento è autorizzato tra gruppi di attrezzi ma non tra zone geografiche, a condizione che lo Stato membro interessato fornisca alla Commissione informazioni sulle catture per unità di sforzo (CPUE), effettuate dal gruppo di attrezzi cedente e ricevente, calcolate come media sugli ultimi tre anni. 3.   Quando le CPUE effettuate dal gruppo di attrezzi cedente superano quelle del gruppo di attrezzi ricevente, il trasferimento è generalmente effettuato sulla base di 1 kW-giorno per 1 kW-giorno. 4.   Quando le CPUE effettuate dal gruppo di attrezzi cedente sono inferiori a quelle del gruppo di attrezzi ricevente, lo Stato membro applica un fattore di correzione all’entità dello sforzo del gruppo di attrezzi ricevente in modo da compensare le CPUE più elevate di quest’ultimo. 5.   La Commissione chiede allo CSTEP di elaborare fattori di correzione standard che possano essere utilizzati per facilitare il trasferimento di sforzo tra i gruppi di attrezzi con differenti CPUE.
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