Art. 19

Controllo dei giornali di bordo

In vigore dal 18 dic 2008
Controllo dei giornali di bordo 1.   Per i pescherecci equipaggiati di SCP, gli Stati membri verificano per mezzo dei dati SCP che le informazioni pervenute ai centri di controllo della pesca corrispondano alle attività registrate nel giornale di bordo. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni. 2.   Ciascuno Stato membro pubblica sul proprio sito Internet ufficiale le coordinate aggiornate degli organismi cui devono essere trasmessi i giornali di bordo e le dichiarazioni di cattura.
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