Art. 21
Parametri in materia di ispezione
In vigore dal 18 dic 2008
Parametri in materia di ispezione
Ogni Stato membro le cui navi rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento stabilisce parametri specifici in materia di ispezione. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti. I parametri per l’ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell’allegato II.
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