Art. 23
Programmi nazionali di controllo
In vigore dal 18 dic 2008
Programmi nazionali di controllo
1. Gli Stati membri le cui navi rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento elaborano un programma nazionale di controllo in conformità dell’allegato III.
2. Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri le cui navi rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri interessati dal presente regolamento, nel proprio sito Internet ufficiale, i rispettivi programmi nazionali di controllo unitamente al calendario di attuazione.
3. La Commissione convoca almeno una volta all’anno una riunione del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura al fine di valutare il rispetto e i risultati del programma nazionale di controllo per gli stock di merluzzo bianco interessati dal presente regolamento.
Storico versioni
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