Art. 25
Porti designati
In vigore dal 18 dic 2008
Porti designati
1. Qualora un peschereccio comunitario debba sbarcare oltre due tonnellate di merluzzo bianco nella Comunità, il comandante del peschereccio provvede affinché gli sbarchi avvengano esclusivamente in porti designati.
2. Ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di merluzzo bianco superiori a due tonnellate.
3. Ogni Stato membro pubblica sul proprio sito web l’elenco dei porti designati e comunica le relative procedure di ispezione e sorveglianza per quei porti, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di merluzzo bianco di ciascuno sbarco.
La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.
Storico versioni
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