Art. 27
Stivaggio separato del merluzzo bianco
In vigore dal 18 dic 2008
Stivaggio separato del merluzzo bianco
È vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi di merluzzo bianco mescolati con altre specie di organismi marini in un recipiente. I recipienti contenenti merluzzo bianco devono essere caricati nella stiva in maniera da restare separati da altri recipienti.
Storico versioni
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