Art. 27

Stivaggio separato del merluzzo bianco

In vigore dal 18 dic 2008
Stivaggio separato del merluzzo bianco È vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi di merluzzo bianco mescolati con altre specie di organismi marini in un recipiente. I recipienti contenenti merluzzo bianco devono essere caricati nella stiva in maniera da restare separati da altri recipienti.
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Stivaggio separato del merluzzo bianco (Art. 27 Regolamento (UE) 2008/1342) — Testo vigente | Portale Normativo