Art. 28

Trasporto del merluzzo bianco

In vigore dal 18 dic 2008
Trasporto del merluzzo bianco 1.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescati in una delle zone geografiche di cui all’ e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco. Per il merluzzo bianco sbarcato per la prima volta in un porto designato a norma dell’, vengono pesati, alla presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri, campioni rappresentativi pari nel numero ad almeno il 20 % degli sbarchi, prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare. 2.   In deroga alle condizioni di cui all’ del regolamento (CEE) n. 2847/93, tutti i quantitativi di merluzzo bianco superiori a 50 kg trasportati in un luogo diverso da quello di primo sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni di cui all’, paragrafo 1, di detto regolamento, indicante i quantitativi trasportati di merluzzo bianco. Non si applica l’esonero di cui all’, paragrafo 4, lettera b), di detto regolamento.
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Trasporto del merluzzo bianco (Art. 28 Regolamento (UE) 2008/1342) — Testo vigente | Portale Normativo