Art. 8
Procedimento per la fissazione dei TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale
In vigore dal 18 dic 2008
Procedimento per la fissazione dei TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale
1. Ogni anno il Consiglio decide in merito ai TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale. I TAC sono calcolati applicando le regole di riduzione di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b).
2. I TAC sono calcolati inizialmente ai sensi dei paragrafi 3 e 5. A partire dall’anno in cui i TAC risultanti dall’applicazione dei paragrafi 3 e 5 saranno inferiori ai TAC risultanti dall’applicazione dei paragrafi 4 e 5, i TAC saranno calcolati in base ai paragrafi 4 e 5.
3. Inizialmente i TAC non superano un livello corrispondente ad una mortalità per pesca pari ad una frazione della stima del tasso di mortalità per pesca per le classi di età appropriate nel 2008 come segue: 75 % per i TAC nel 2009, 65 % per i TAC nel 2010, e percentuali decrescenti del 10 % per gli anni successivi.
4. Successivamente se la taglia dello stock al 1o gennaio dell’anno precedente all’anno di applicazione dei TAC è:
a)
superiore al livello di precauzione della biomassa riproduttiva, i TAC corrispondono a un tasso di mortalità per pesca dello 0,4 % per le classi di età appropriate;
b)
compresa tra il livello minimo di biomassa riproduttiva ed il livello di precauzione della biomassa riproduttiva, i TAC non superano il livello che corrisponde a un tasso di mortalità per pesca per le classi di età appropriate corrispondente alla seguente formula:
0,4 — [0,2 * (livello di precauzione della biomassa riproduttiva — biomassa riproduttiva)/(livello di precauzione della biomassa riproduttiva — livello minimo di biomassa riproduttiva)];
c)
pari o inferiore al livello minimo di biomassa riproduttiva, i TAC non superano il livello che corrisponde a un tasso di mortalità per pesca dello 0,2 % per le classi di età appropriate.
5. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, i TAC fissati dal Consiglio per il 2010 e gli anni successivi non sono inferiori o superiori di oltre il 20 % ai TAC stabiliti nell’anno precedente.
6. Qualora gli stock di merluzzo bianco di cui al paragrafo 1 abbiano fatto registrare un tasso di mortalità per pesca prossimo allo 0,4 % nel corso di tre anni consecutivi, la Commissione valuta l’attuazione di questo articolo, e, se del caso, propone misure pertinenti per modificarlo al fine di assicurare uno sfruttamento conforme al rendimento massimo sostenibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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