Art. 10
Adeguamento delle misure
In vigore dal 18 dic 2008
Adeguamento delle misure
1. Quando è stato raggiunto il tasso di mortalità per pesca di cui all’, paragrafo 2, o se da un parere dello CSTEP risulta che tale obiettivo o i livelli minimi e di precauzione della biomassa riproduttiva di cui all’ o i tassi di mortalità per pesca di cui all’, paragrafo 2, non sono più atti a garantire un rischio contenuto di depauperamento dello stock e un rendimento massimo sostenibile, il Consiglio procede alla fissazione di nuovi valori.
2. Se da un parere dello CSTEP risulta che la ricostituzione di uno qualsiasi degli stock di merluzzo bianco non procede in modo adeguato, il Consiglio adotta una decisione che:
a)
fissa, per lo stock considerato, un TAC inferiore a quello previsto agli ;
b)
fissa lo sforzo di pesca massimo ammissibile a un livello inferiore a quello previsto all’;
c)
fissa eventuali condizioni associate.
Storico versioni
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